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Ma chi è l’MCB?
L’ MCB, più comunemente chiamato massaggiatore, è una figura inserita nell’elenco delle professioni del Ministero della Salute fra le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, può eseguire trattamenti di puro benessere come l’operatore olistico, ma a differenza di quest’ultimo può eseguire anche massaggi sportivi e, solo su prescrizione medica, massaggi terapeutici.
Può lavorare da solo o in collaborazione con altre figure dell’area sanitaria e riabilitativa.
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB) è stato istituito con Legge n. 1264 del 23 giugno 1927 e disciplinata con Regio Decreto 1928, n. 1334.
Per il suo regolare esercizio e per poter aprire uno studio detto anche gabinetto (si chiama davvero così) di massoterapia deve terminare un percorso obbligatorio che prevede 1.000 ore di formazione più 200 ore di tirocinio e per ricevere il titolo di abilitazione deve superare un esame finale pratico e teorico.
In Italia al momento questa è l’unica qualifica riconosciuta dallo stato.
L’operatore olistico non è riconosciuto, può lavorare TRANQUILLAMENTE grazie alla legge 4/2013 e non ha un percorso di formazione obbligatorio da seguire (purtroppo).
Non esiste il massoterapista del benessere e nemmeno quello olistico, questi sono semplicemente dei sinonimi di operatore del benessere e di quello olistico spesso utilizzati dalle scuole per attirare l’attenzione dei potenziali studenti, che se mal informati ci cascano e dopo aver speso alcune migliaia di euro si ritrovano con un pezzo di carta inutile.
Queste scuole promettono attestati/diplomi riconosciuti che ti permettono di lavorare in tutta Italia ma non esistono, non è vero. Puoi lavorare anche senza (purtroppo).
C’è solo un piccolo problema: Questo è esercizio abusivo della professione di MCB perché queste figure che si definiscono così non hanno alcuna abilitazione per eseguire trattamenti di massoterapia ma hanno semplicemente frequentato dei corsi non riconosciuti dallo stato (quindi sono degli operatori olistici che usano termini fuorvianti per “ingannare” il malcapitato con l’intenzione di lavorare di più).
Chi pratica trattamenti di massoterapia senza l’abilitazione richiesta dalla normativa vigente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500.
Il prefetto può anche ordinare la chiusura temporanea del locale nel quale l’arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all’esercizio di essa (art. 141 Regio Decreto 1934 n. 1265 – poi sostituito dalla legge 11 gennaio 2018 n.3).
La mia mission è quella di fare chiarezza in questa giungla del benessere, ora che è tutto più chiaro ti prego di scegliere la scuola per la formazione che offre e non per il titolo che ti rilascia, perché se parliamo di trattamenti olistici in Italia gli attestati hanno TUTTO LO STESSO VALORE